che, avendo il ricorrente erroneamente ed esplicitamente considerato un termine per ricorrere di 30 giorni, il suo ricorso -spedito il 9 novembre 1996 (cfr. timbro postale)- è tardivo e ciò pur tenendo conto dell’eventuale periodo di giacenza di 7 giorni; che in ogni caso, a prescindere dalla sua tardività, il ricorso sarebbe irricevibile sia perchè redatto in lingua tedesca, quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, sia perchè si limita a ribadire quanto già espresso in prima sede in merito al mancato ricevimento delle notifiche di tassazione e quindi non adempie i presupposti dell’art. 329 cpv. 2 CPC;