{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-11-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-134_1996-11-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10781&nX40_KEY=4711537&nTrefferzeile=66&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "04a31276e1e797d700a948bf7e1ea993"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1996.134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.11.1996 16.1996.134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:21:54", "Checksum": "ee423a6740046e5ce9e684c5206603b2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.11.1996 16.1996.134\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare il “ricorso” 8 novembre 1996 presentato da\nla sentenza 18 ottobre 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nelle cause a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promosse con separate istanze 25 luglio 1996 da\ncon le quali l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte dal\nconvenuto ai PE no. __________ e __________ dell’UEF di Locarno, domande accolte\ndal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con istanze 25 luglio 1996 il Comune di _________ ha chiesto il rigetto delle opposizioni interposte da __________ ai PE sopra menzionati notificatigli per il recupero di complessivi fr. 3’689.85 a saldo delle imposte comunali dovute per il 1993 (fr. 1’702.85) e il 1994 (1’987.-);\nche al contraddittorio il convenuto si è opposto alle istanze lamentando di non aver ricevuto le notifiche di tassazione, quindi di non aver potuto interporre reclamo contro le medesime;\nche con il querelato giudizio il pretore, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo per entrambe le procedure di incasso, nonchè la sua regolare notificazione al convenuto, ha accolto le istanze;\nche con atto ricorsuale 8 novembre 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio;\nche giusta l’art. 388 cpv. 3 CPC il ricorso per cassazione contro una sentenza emanata nell’ambito di una procedura sommaria deve essere proposto entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza;\nche, avendo il ricorrente erroneamente ed esplicitamente considerato un termine per ricorrere di 30 giorni, il suo ricorso\n-spedito il 9 novembre 1996 (cfr. timbro postale)- è tardivo e ciò pur tenendo conto dell’eventuale periodo di giacenza di 7 giorni;\nche in ogni caso, a prescindere dalla sua tardività, il ricorso sarebbe irricevibile sia perchè redatto in lingua tedesca, quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, sia perchè si limita a ribadire quanto già espresso in prima sede in merito al mancato ricevimento delle notifiche di tassazione e quindi non adempie i presupposti dell’art. 329 cpv. 2 CPC;\nche giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;\nche vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese né tasse di giustizia,\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF\npronuncia:\n1. Il ricorso 8 novembre 1996 di __________ è irricevibile.\n2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}