b CPC - che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni - sia alla natura di un giudizio di cassazione al quale non può tornare applicabile l’art. 322 CPC; che secondo l’art. 313 bis CPC, applicabile anche al ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile; Per questi motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso 21 ottobre 1996 di __________ è irricevibile.