che in ogni caso, anche nel merito il ricorso si rivela infondato in quanto si limita a chiedere il riesame della fattispecie alla luce di nuove testimonianze mai proposte dinanzi al primo giudice, ciò che è contrario sia all’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC - che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni - sia alla natura di un giudizio di cassazione al quale non può tornare applicabile l’art. 322 CPC; che secondo l’art. 313 bis CPC, applicabile anche al ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv.