che con atto ricorsuale del 21 ottobre 1996 __________ è insorto contro il predetto decreto chiedendone l’annullamento a motivo del mancato integrale riconoscimento della sua pretesa di fr. 1’057.50; che nel caso concreto, a prescindere dalla proponibilità di un ricorso per cassazione contro il decreto di stralcio 24 settembre 1996 in quanto prolato a seguito di avvenuta transazione tra le parti, transazione che di per sè pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC), il ricorso è irricevibile in quanto tardivo; che giusta l’art. 328 cpv.