{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-11-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-133_1996-11-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10780&nX40_KEY=4711538&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c7ec536ccff8e41228efee6d9029ded6"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.1996.133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.11.1996 16.1996.133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:04:06", "Checksum": "200ef820875aed1eac8cb7227481818b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.11.1996 16.1996.133\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare il ricorso 21 ottobre 1996 presentato da\nil decreto di stralcio 24 settembre 1996 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa civile inappellabile promossa con istanza 14 gennaio 1996 nei confronti di\ncon la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’057.50 oltre accessori, nonchè il\nrigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UEF di\nMendrisio, domande sulle quali il primo giudice non si è pronunciato avendo stralciato\nla causa dai ruoli per intervenuta transazione,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con istanza 14 gennaio 1996 __________ ha convenuto in giudizio il garage __________ presso il quale aveva acquistato un veicolo, al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’057.50 a valere quale rifusione delle spese sopportate per la sostituzione di un pezzo meccanico rivelatosi difettoso;\nche con decreto 24 settembre 1996 il Segretario assessore ha stralciato la causa dai ruoli avendo le parti accettato la proposta transattiva formulata in occasione dell’udienza del 12 marzo 1996 con la quale, a liquidazione di ogni rapporto di dare e avere tra le parti, la convenuta si impegnava a versare all’istante l’importo di fr. 500.-;\nche con atto ricorsuale del 21 ottobre 1996 __________ è insorto contro il predetto decreto chiedendone l’annullamento a motivo del mancato integrale riconoscimento della sua pretesa di fr. 1’057.50;\nche nel caso concreto, a prescindere dalla proponibilità di un ricorso per cassazione contro il decreto di stralcio 24 settembre 1996 in quanto prolato a seguito di avvenuta transazione tra le parti, transazione che di per sè pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC), il ricorso è irricevibile in quanto tardivo;\nche giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC il ricorso per cassazione dev’essere proposto entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della sentenza, ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria e in quella accelerata;\nche poichè il decreto di stralcio impugnato è stato consegnato alle parti seduta stante, ossia in occasione dell’udienza del 24 settembre 1996 alla quale entrambe le parti erano presenti, al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione (data del timbro postale 21 ottobre 1996) il termine ricorsuale di 20 giorni era già scaduto;\nche in ogni caso, anche nel merito il ricorso si rivela infondato in quanto si limita a chiedere il riesame della fattispecie alla luce di nuove testimonianze mai proposte dinanzi al primo giudice, ciò che è contrario sia all’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC - che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni - sia alla natura di un giudizio di cassazione al quale non può tornare applicabile l’art. 322 CPC;\nche secondo l’art. 313 bis CPC, applicabile anche al ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile;\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso 21 ottobre 1996 di __________ è irricevibile.\n2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, vanno poste a carico del ricorrente.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}