In questo caso esiste infatti una garanzia legale indipendente da un’eventuale esclusione o restrizione pattuita contrattualmente (art. 199 CO). La dissimulazione dolosa del difetto, che spetta al compratore provare, è data unicamente nei casi in cui il venditore, contravvenendo a un dovere di informazione che può derivare dalla legge, dal contratto o dalle regole della buona fede, non indica all’acquirente la presenza di un difetto che se noto lo avrebbe dissuaso dal concludere il contratto o lo avrebbe indotto a concluderlo ad altre condizioni (Honsell, in Comm. di Basilea, 1996, n. 6 ad art. 199 CO).