A questo proposito va preliminarmente rilevato che poiché le parti hanno inteso escludere la garanzia per i difetti ordinari, ossia quelli che possono subentrare in un veicolo d’occasione di 8 anni e che ha percorso 75’000 km (doc. 3), è irrilevante la questione sollevata dalla ricorrente circa la riconoscibilità o meno del difetto da parte sua. Infatti, se il difetto era facilmente riconoscibile, tesi proposta dal perito giudiziario e fatta propria dal pretore, il venditore ne risponde solo quando ha dichiarato che lo stesso non sussisteva (art. 200 cpv. 2 CO), ciò che non è il caso in concreto.