Per quanto attiene alla valutazione delle risultanze peritali, la ricorrente si limita a proporre una propria personale interpretazione delle stesse, senza che ciò basti a dimostrare che le conclusioni che ne ha tratto il primo giudice sarebbero arbitrarie. Al contrario il pretore, attenendosi alle indicazioni del perito giudiziario dalle quali è effettivamente emerso che già al momento della conclusione del contratto il motore del veicolo in discussione era difettoso in quanto "fuori fase" -difetto causato da un errato montaggio della cinghia dentata da parte del convenuto- ha nondimeno escluso che quest’ultimo fosse a conoscenza del difetto e lo abbia dolosamente dissimulato.