al proposito ha osservato che il veicolo, venduto con 75’000 km di percorrenza e con la chiara esclusione della garanzia, è stato provato da un meccanico di fiducia dell'acquirente e da quest'ultima accettato in quanto regolarmente funzionante; in merito al viaggio in Italia ha rilevato che durante quella trasferta il veicolo è stato riparato da terzi, ragione per la quale esclude ogni sua responsabilità per questi interventi. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha concluso alla reiezione dell’istanza non ritenendo provata la concessione all’istante di una garanzia per i difetti ancorché limitata alla trasferta in Italia.