{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-06-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-132_1997-06-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10779&nX40_KEY=4933392&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ecc5d6f141530c188f3ca3a4c0594d38"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.06.1997 16.1996.132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:34:48", "Checksum": "e9240ca3f713e9ba820a87a078aabb27", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.06.1997 16.1996.132\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n5. Controversa nel caso di specie è innanzi tutto la questione relativa all'eventuale concessione di una garanzia per i difetti (limitatamente alla trasferta del veicolo in Italia) in deroga all’esclusione inizialmente pattuita e formalizzata nel doc. A.\nContrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, la deposizione __________, correttamente valutata dal primo giudice, non è di nessun conforto alla sua tesi difensiva.\nL’allegazione secondo la quale __________, rispettivamente il marito dell’istante che lo ha accompagnato presso il convenuto per il ritiro del veicolo, avrebbero agito quali suoi rappresentanti, non può essere esaminata in quanto proposta per la prima volta in questa sede, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).\nIn ogni caso, questo preteso rapporto di rappresentanza e, soprattutto, l'agire del rappresentante in nome del rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO; Zäch, Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 149 e segg.; Von Thur/ Peter, Allgemeiner Teil del Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 348 e 349), non sono neppure emersi dalle risultanze istruttorie. Poco importa quindi quali siano state le assicurazioni formulate dal venditore della vettura a __________, data l'estraneità di questi dal negozio che stava per essere concluso.\nA fronte di una chiara esclusione della garanzia per difetti, accettata dall’acquirente (doc. A), spettava a quest’ultima provare la pattuizione di una successiva deroga: ciò che non è stato il caso.\n6. Per quanto attiene alla valutazione delle risultanze peritali, la ricorrente si limita a proporre una propria personale interpretazione delle stesse, senza che ciò basti a dimostrare che le conclusioni che ne ha tratto il primo giudice sarebbero arbitrarie. Al contrario il pretore, attenendosi alle indicazioni del perito giudiziario dalle quali è effettivamente emerso che già al momento della conclusione del contratto il motore del veicolo in discussione era difettoso in quanto \"fuori fase\" -difetto causato da un errato montaggio della cinghia dentata da parte del convenuto- ha nondimeno escluso che quest’ultimo fosse a conoscenza del difetto e lo abbia dolosamente dissimulato.\nA questo proposito va preliminarmente rilevato che poiché le parti hanno inteso escludere la garanzia per i difetti ordinari, ossia quelli che possono subentrare in un veicolo d’occasione di 8 anni e che ha percorso 75’000 km (doc. 3), è irrilevante la questione sollevata dalla ricorrente circa la riconoscibilità o meno del difetto da parte sua. Infatti, se il difetto era facilmente riconoscibile, tesi proposta dal perito giudiziario e fatta propria dal pretore, il venditore ne risponde solo quando ha dichiarato che lo stesso non sussisteva (art. 200 cpv. 2 CO), ciò che non è il caso in concreto. Se per contro il difetto non era facilmente riconoscibile, ipotesi proposta dalla ricorrente, il venditore ne risponde solo se ha dolosamente sottaciuto la sua esistenza. In questo caso esiste infatti una garanzia legale indipendente da un’eventuale esclusione o restrizione pattuita contrattualmente (art. 199 CO). La dissimulazione dolosa del difetto, che spetta al compratore provare, è data unicamente nei casi in cui il venditore, contravvenendo a un dovere di informazione che può derivare dalla legge, dal contratto o dalle regole della buona fede, non indica all’acquirente la presenza di un difetto che se noto lo avrebbe dissuaso dal concludere il contratto o lo avrebbe indotto a concluderlo ad altre condizioni (Honsell, in Comm. di Basilea, 1996, n. 6 ad art. 199 CO).\nNella fattispecie, come correttamente concluso dal primo giudice, l’istante non ha provato che il convenuto fosse a conoscenza del difetto al motore. Al contrario quest’ultimo, nell’ambito del suo interrogatorio formale, a precisa domanda se si fosse accorto di aver rimontato la cinghia dentata in modo non corretto, ha risposto negativamente ritenendo di aver eseguito correttamente il lavoro, così come il teste _________ che lo ha aiutato a eliminare il rumore al motore, unico inconveniente evidenziato al momento dell’acquisto del veicolo (teste __________).\nIl ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, con particolare riferimento alla valutazione delle prove da parte del primo giudice, deve essere respinto senza che sia necessaria l’ulteriore verifica del benfondato della domanda processuale 10 settembre 1992 tendente all’estensione della domanda.\n7. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art 148 CPC e la LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 6 novembre 1996 di __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 350.-\nb) spese fr. 50.-\nfr. 400.-\ngià anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}