{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-06-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-132_1997-06-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10779&nX40_KEY=4933392&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ecc5d6f141530c188f3ca3a4c0594d38"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.06.1997 16.1996.132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:34:48", "Checksum": "e9240ca3f713e9ba820a87a078aabb27", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.06.1997 16.1996.132\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n2 giugno 1997/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa, presidente |\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 novembre 1996 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 11 ottobre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 24 settembre 1991 nei confronti di\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'360.- oltre accessori, domanda\nrespinta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Il 30 maggio 1991 __________ ha acquistato da __________ un veicolo d’occasione Golf GTD al prezzo concordato di fr. 5’500.-. La vettura è stata venduta “collaudata, come vista e provata (senza garanzia)” (doc. A).\nIl veicolo, utilizzato da un conoscente dell’acquirente, __________, durante un viaggio in __________ ha manifestato una serie di inconvenienti tali da renderlo inutilizzabile, tant’è che l’auto ha dovuto essere rimpatriata mediante gli appositi servizi di recupero veicoli. In considerazione della gravità dei difetti riscontrati, con istanza 24 settembre 1991, __________ ha postulato la rescissione del contratto con conseguente restituzione delle reciproche prestazioni oltre al pagamento di fr. 860.- a titolo di risarcimento danni, consistenti nelle spese di rimpatrio e di deposito del veicolo fatturate dal __________ di __________ presso il quale lo stesso è rimasto dal suo rientro dall’Italia, per un totale di fr. 6’360.-. L'istante ha fondato la sua pretesa sulla garanzia verbale concessale dal venditore, per il tramite di __________, in relazione alla copertura dei difetti che si sarebbero potuti verificare durante il viaggio in __________.\nIl convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando ogni sua responsabilità per i difetti lamentati dall'istante: al proposito ha osservato che il veicolo, venduto con 75’000 km di percorrenza e con la chiara esclusione della garanzia, è stato provato da un meccanico di fiducia dell'acquirente e da quest'ultima accettato in quanto regolarmente funzionante; in merito al viaggio in Italia ha rilevato che durante quella trasferta il veicolo è stato riparato da terzi, ragione per la quale esclude ogni sua responsabilità per questi interventi.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha concluso alla reiezione dell’istanza non ritenendo provata la concessione all’istante di una garanzia per i difetti ancorché limitata alla trasferta in Italia. Per quanto attiene al difetto al motore cagionato dall’errato montaggio della cinghia dentata -difetto accertato dal perito giudiziario- trattandosi di un difetto che l’istante avrebbe potuto facilmente riconoscere già prima di intraprendere il viaggio in __________, il pretore ha addebitato a quest’ultima la mancata tempestiva verifica del medesimo al momento dell’acquisto. Egli ha inoltre escluso l’applicabilità della garanzia legale di cui all’art. 199 CO mancando la prova di un agire doloso da parte del convenuto, non avendo l’istante dimostrato che questi fosse a conoscenza del difetto al motore e lo abbia sottaciuto.\n3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 7 novembre 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett.g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla deposizione del teste _________ e alle risultanze peritali. Dalla prima risulterebbe provata la concessione di una garanzia per i difetti che si sarebbero potuti verificare durante il viaggio in Italia in deroga all’esclusione di cui al doc. A, deroga della quale ella è legittimata a prevalersi avendo __________, rispettivamente il di lei marito pure presente alla presa in consegna del veicolo, agito quali suoi rappresentanti. Dalle risultanze peritali risulterebbe invece provato che il veicolo è stato venduto con un difetto al motore dovuto all’errato montaggio della cinghia dentata da parte del venditore, difetto che egli ha dolosamente sottaciuto mentre ella ha potuto accorgersene solo dopo aver utilizzato la vettura per la trasferta oltre confine.\nCon osservazioni 9 dicembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a)."}