Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto. 7. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che alla controparte che non ha formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG dichiara: 1. Il ricorso per cassazione 20 ottobre 1996 di __________ è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.- b) spese fr. 50.- fr. 150.- già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3.