R), sono rimaste incontestate dalla convenuta che solo il 20 maggio 1994 (doc. S) ha reagito informando l’istante che la propria adesione era da intendersi limitatamente all’esecuzione dei lavori ma non anche alla nuova pigione. Ritenuto il potere di apprezzamento di cui gode il giudice nell’ambito della valutazione degli estremi dell’abuso di diritto (art. 2 CC), questa Camera non ritiene arbitraria la conclusione del primo giudice che ha intravisto nell’opposizione della conve-nuta al pagamento della pigione di fr. 740.- un comportamento contrario alle regole della buona fede. Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.