la pigione, l'oggetto (ossia un appartamento più piccolo di quello occupato in precedenza di cui la convenuta ha preso possesso nel mese di giugno 1993 alle condizioni in vigore prima della fine complessiva dei lavori) e la fissazione dell'inizio del contratto in corrispondenza con la fine dei lavori di ristrutturazione dello stabile. In quest'ottica appare pertanto ingiustificata, in quanto tardiva non avendo la convenuta ossequiato il termine di impugnativa di cui all'art. 270 CO, la sua opposizione al pagamento della pigione richiesta in causa e basata sul contratto 6 luglio 1992, contratto che l'istante ha semplicemente inteso formalizzare con l'invio dell'esemplare CATEF (doc. I). 7.