{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-06-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-131_1997-06-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10778&nX40_KEY=4711529&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1bb519e7312fa97b252fc476550b5410"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1996.131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 05.06.1997 16.1996.131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:16:18", "Checksum": "fa606870c3fc62f46dd34b2c723df64e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 05.06.1997 16.1996.131\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nPer quanto attiene alla tesi dell'istante secondo la quale con la sottoscrizione della lettera 6 luglio 1992 le parti avrebbero concluso un nuovo contratto di locazione, la stessa non appare sprovvista di fondamento. Questo scritto contiene infatti tutte le indicazioni necessarie al perfezionamento di un contratto di locazione, e meglio: la pigione, l'oggetto (ossia un appartamento più piccolo di quello occupato in precedenza di cui la convenuta ha preso possesso nel mese di giugno 1993 alle condizioni in vigore prima della fine complessiva dei lavori) e la fissazione dell'inizio del contratto in corrispondenza con la fine dei lavori di ristrutturazione dello stabile. In quest'ottica appare pertanto ingiustificata, in quanto tardiva non avendo la convenuta ossequiato il termine di impugnativa di cui all'art. 270 CO, la sua opposizione al pagamento della pigione richiesta in causa e basata sul contratto 6 luglio 1992, contratto che l'istante ha semplicemente inteso formalizzare con l'invio dell'esemplare CATEF (doc. I).\n7. In ogni caso, quand'anche si volesse escludere la conclusione di un nuovo contratto e trattare la richiesta di pagamento di una pigione di fr. 740.- a far tempo dal mese di marzo 1994 quale aumento della pigione, tesi fatta propria dal primo giudice e ripresa dalla ricorrente, la pigione controversa sarebbe dovuta nonostante il mancato utilizzo del formulario ufficiale.\nL’aumento della pigione, ancorché precedentemente concordato tra le parti -tesi sostenuta dall’istante- deve essere notificato mediante formulario ufficiale (Gmür/Thanei, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Mietzinserhöhung, 1993, pag. 9; Müller Der Bundesbeschluss über Massnahmen gegen Missbräuche im Mietwesen vom 30. Juni 1972, 1976, pag. 126 e 134; Gmür/ Caviezel, Mietrecht-Mieterschutz, 1980, pag. 96; II CCA 24 luglio 1996 in re T.SA/R.B.SA).\nSecondo l’art. 269d CO gli aumenti di pigione che non vengono notificati mediante formulario ufficiale sono nulli, nel senso che non esplicano effetto alcuno (SVIT-Kommentar, Mietrecht, n. 34 ad art. 269d CO; Müller, op.cit., pag. 131). Questa normativa è stata in seguito precisata dalla giurisprudenza federale che permette di omettere l'uso del formulario ufficiale a condizione che il conduttore sia informato sui suoi diritti e abbia acceduto a un aumento pattuito del canone di locazione, libero da condizionamenti (\"nicht unter Druck\": cfr. DTF 123 III 74), in particolare non sotto la minaccia di disdetta.\nMa il Tribunale federale ha anche sempre esaminato il ricorso al tema della carenza formale, in particolare di fronte all'adempimento di obbligazioni pattuite a discapito della forma, sotto l'angolazione dell'abuso di diritto, con particolare riferimento al principio dell'affidamento (cfr. DTF cit., p. 75).\nL’abuso di diritto al quale fa riferimento il pretore è dato nei casi in cui l’inquilino ha espressamente rinunciato all’utilizzo del formulario ufficiale e ha accettato la pigione aumentata (SVIT, op.cit., n. 38 ad art. 269d CO).\nDalle risultanze istruttorie, non contestate dalla convenuta, risulta che il 14 luglio 1992 la convenuta ha accettato l’aumento della pigione a fr. 650.-. mensili per un nuovo appartamento (doc. E), canone che quest’ultima ha regolarmente pagato almeno per il mese di marzo 1994 (doc. N), ossia in corrispondenza con l’entrata in vigore del nuovo contratto (doc. I). Aggiungasi che le richieste di pagamento della nuova pigione del 14 aprile 1994 (doc. O), 6 maggio 1994 (doc. P) e 11 maggio 1994 (doc. R), sono rimaste incontestate dalla convenuta che solo il 20 maggio 1994 (doc. S) ha reagito informando l’istante che la propria adesione era da intendersi limitatamente all’esecuzione dei lavori ma non anche alla nuova pigione.\nRitenuto il potere di apprezzamento di cui gode il giudice nell’ambito della valutazione degli estremi dell’abuso di diritto (art. 2 CC), questa Camera non ritiene arbitraria la conclusione del primo giudice che ha intravisto nell’opposizione della conve-nuta al pagamento della pigione di fr. 740.- un comportamento contrario alle regole della buona fede.\nNe discende che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.\n7. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che alla controparte che non ha formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG\ndichiara:\n1. Il ricorso per cassazione 20 ottobre 1996 di __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 100.-\nb) spese fr. 50.-\nfr. 150.-\ngià anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}