{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-06-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-131_1997-06-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10778&nX40_KEY=4933392&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1bb519e7312fa97b252fc476550b5410"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 05.06.1997 16.1996.131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:36:44", "Checksum": "c553c9de6a2c57dc8d170c6442f39373", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 05.06.1997 16.1996.131\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n5 giugno 1997/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 ottobre 1996 presentato da\n|\n|\n__________ rappr. dall'__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 4 ottobre 1996 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura speciale in materia di locazione dipendente da istanza 19 agosto 1994 promossa da\n|\n|\n__________ rappr. da __________ |\ncon la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'820.- a titolo di pigioni arretrate oltre a un'indennità di fr. 500.- nonché il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell'UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice limitatamente a fr. 1'820.- oltre interessi del 5% dal 18 maggio 1994,\nletti ed esaminati gli atti\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Il 15 maggio 1975 le parti hanno sottoscritto un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di 4 locali situato in uno stabile di proprietà __________ (doc. C), per l’occupazione del quale __________ si era impegnata a pagare una pigione mensile di fr. 300.- in seguito aumentata a fr. 335.- (doc. D).\nA seguito di lavori di ristrutturazione effettuati nel palazzo nel quale si trova l'appartamento oggetto della locazione, alla conduttrice è stato proposto un nuovo appartamento di tre locali, di cui ella ha preso possesso a far tempo dal mese di giugno 1993 (cfr. istanza pag. 2). Per quest'appartamento l'inquilina pagava una pigione mensile di complessivi fr. 285.- (doc. G).\nNel mese di febbraio 1994 __________, riferendosi a una sua precedente comunicazione del 6 luglio 1992 (doc. E), ha sottoposto alla conduttrice il nuovo contratto di locazione (doc. I) che prevedeva una pigione mensile di complessivi fr. 740.- a far tempo dal mese di marzo 1994.\nIl nuovo contratto di locazione non è però stato sottoscritto da __________ che lo ha ritornato il 23 febbraio 1994 unitamente alla disdetta del contratto per il 30 giugno 1994 (doc. L), disdetta che la proprietaria dello stabile ha accettato.\n2. Stante il fallimento del tentativo di conciliazione proposto da __________ dinanzi all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ (doc. BB), con istanza 19 agosto 1994 __________ l'ha convenuta in causa dinanzi al pretore della giurisdizione di Mendrisio sud chiedendone la condanna al pagamento di fr. 1'820.- a titolo di pigioni arretrate per i mesi di aprile, maggio e giugno 1994 (fr. 740.- mensili dedotto un acconto di fr. 400.-) oltre a un'indennità di fr. 500.-.\nA mente dell'istante, con la sottoscrizione della lettera 6 luglio 1992 __________ ha espressamente accettato, oltre all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, la modifica del contratto nel senso di un aumento della pigione a fr. 650.- oltre alle spese (per complessivi fr. 740.-), rinunciando così alla notifica dell'aumento mediante modulo ufficiale.\n3. Con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base dell’istanza e degli atti non avendo la convenuta presenziato al contraddittorio, ha concluso all’accoglimento dell’istanza limitatamente alla richiesta di pagamento delle pigioni arretrate per fr. 1'820.- . Il primo giudice, ha infatti ritenuto giustificata la richiesta di aumento della pigione formulata dall'istante con la proposta di un nuovo contratto senza che fosse necessario procedervi mediante formulario ufficiale, modalità alla quale la conduttrice ha implicitamente rinunciato sottoscrivendo lo scritto 6 luglio 1992 di __________ e pagando la relativa pigione di fr. 740.- per il mese di marzo 1994, di modo che costituirebbe abuso di diritto il fatto per quest'ultima di appellarsi a questa carenza formale per sottrarsi al pagamento di una pigione dalla stessa accettata.\n4. Con il presente tempestivo ricorso, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 5 novembre 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale in particolare per aver considerato contraria alla buona fede (art. 2 CC) la sua opposizione all'aumento della pigione in quanto non notificata mediante modulo ufficiale.\nAl ricorso la controparte non ha presentato osservazioni.\n5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a)."}