La censura è infondata. Nell’ambito della valutazione delle prove, non va infatti disatteso che il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento (art. 90 CPC), ritenuto che di fronte a prove discordanti egli è tenuto a operare una scelta intesa a stabilire a quale di queste prove debba essere riconosciuta maggiore credibilità (Cocchi/ Trezzini, CPC, n. 18 ad art. 90). Nel caso concreto, il primo giudice non si è trovato di fronte a prove del tutto discordanti. La perizia giudiziaria (pur con le riserve indicate dal perito stesso), il parere della Commissione arbitrale della STMD (doc. G) e la deposizione _________ (a conferma della propria dichiarazione, doc.