di Basilea, 1996, n. 30 ad art. 394 CO; DTF 110 II pag. 378; Rep 1989 pag. 154; 1978 pag. 136). 6. Rimane da esaminare la censura ricorsuale circa l’arbitraria valutazione delle prove ad opera del primo giudice, con particolare riferimento al fatto per quest’ultimo di non aver tenuto conto della deposizione _________ che attesterebbe la grave difettosità dell’opera fornita dall’istante, e di essersi invece riferito alla perizia giudiziaria allestita a tre anni di distanza "su quanto restava della protesi" in esame. La censura è infondata.