{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-06-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-130_1997-06-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10777&nX40_KEY=4933392&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a721799f9dec31c5f6a34f8b02aff9f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.06.1997 16.1996.130"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:34:46", "Checksum": "0022a90eef7c06e9c95d5f44bd5dbfdf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.06.1997 16.1996.130\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIn considerazione della tardività della tesi proposta dalla ricorrente a sostegno della sua opposizione al pagamento della pretesa avversaria, può rimanere irrisolta la questione relativa alla qualifica del contratto concluso dalle parti, pur rilevando che allo stesso la giurisprudenza attribuisce la qualifica di mandato se diagnosi, decisione sulle diverse modalità di trattamento, pianificazione del modus operandi e sua esecuzione, sono lasciati all’apprezzamento discrezionale del medico dentista, e ciò anche nel caso in cui il suo intervento si risolve che la fornitura di una protesi dentaria (Weber, in Comm. di Basilea, 1996, n. 30 ad art. 394 CO; DTF 110 II pag. 378; Rep 1989 pag. 154; 1978 pag. 136).\n6. Rimane da esaminare la censura ricorsuale circa l’arbitraria valutazione delle prove ad opera del primo giudice, con particolare riferimento al fatto per quest’ultimo di non aver tenuto conto della deposizione _________ che attesterebbe la grave difettosità dell’opera fornita dall’istante, e di essersi invece riferito alla perizia giudiziaria allestita a tre anni di distanza \"su quanto restava della protesi\" in esame. La censura è infondata.\nNell’ambito della valutazione delle prove, non va infatti disatteso che il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento (art. 90 CPC), ritenuto che di fronte a prove discordanti egli è tenuto a operare una scelta intesa a stabilire a quale di queste prove debba essere riconosciuta maggiore credibilità (Cocchi/ Trezzini, CPC, n. 18 ad art. 90). Nel caso concreto, il primo giudice non si è trovato di fronte a prove del tutto discordanti. La perizia giudiziaria (pur con le riserve indicate dal perito stesso), il parere della Commissione arbitrale della STMD (doc. G) e la deposizione _________ (a conferma della propria dichiarazione, doc. 3), considerate nel loro insieme legittimano la conclusione presa dal pretore.\nRisulta infatti che le correzioni suggerite dalla Commissione arbitrale appaiono sostenibili almeno al pari della terapia descritta dal dott. __________. Non si può nemmeno escludere che quest'ultima fosse più indicata per la paziente, ma gli atti di causa non sono affatto univoci in tal senso: in particolare, il perito giudiziario ha ritenuto praticabile la soluzione correttiva cui il dott. _________ aveva dato il suo consenso.\nAlla luce di quanto sopra esposto, poiché non è compito di questa Camera mettere in discussione la valutazione delle prove da parte del pretore quando non è contraddetta da alcun atto istruttorio (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art. 327), la sentenza non può essere considerata arbitraria di modo che il ricorso, di carattere essenzialmente appellatorio, deve essere respinto.\nTassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 28 ottobre 1996 di __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 250.-\nb) spese fr. 50.-\nfr. 300.-\ngià anticipate dalla ricorrente restano a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}