{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-06-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-130_1997-06-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10777&nX40_KEY=4933392&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a721799f9dec31c5f6a34f8b02aff9f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.06.1997 16.1996.130"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:34:46", "Checksum": "0022a90eef7c06e9c95d5f44bd5dbfdf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.06.1997 16.1996.130\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n2 giugno 1997/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 ottobre 1996 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 7 ottobre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 23 settembre 1992 da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’782.- oltre accessori, domanda\naccolta dal primo giudice che ha invece respinto la pretesa fatta valere in via\nriconvenzionale dalla convenuta e tendente al pagamento di fr. 3’100.-,\nletti ed esaminati gli atti\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\n1. Nel periodo dal 30 marzo al 20 dicembre 1990 __________ si è sottoposta a un trattamento dentario, assistito da prestazioni odontoiatriche, presso il dentista __________. Per le proprie prestazioni professionali il dott. __________ ha emesso due note d’onorario per complessivi fr. 5’782.- (doc. A e B), importo sul quale __________ ha pagato un acconto di fr. 3’000.-, rifiutandosi di versare la differenza di fr. 2’782.- poiché non soddisfatta del lavoro effettuato. Da qui l’inoltro da parte del dott. __________ della presente azione giudiziaria con quale ha chiesto la condanna di __________ al saldo delle proprie prestazioni.\nLa convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di nulla dovere all’istante in considerazione del suo negligente operato risoltosi con la fornitura di una protesi così difettosa da giustificare, oltre che una riduzione della mercede per l'importo fatto valere in giudizio, il risarcimento del danno subito pari a fr. 3’100.-, corrispondenti alla differenza tra quanto da lei complessivamente versato per l’ottenimento di un lavoro a regola d’arte (fr. 7’000.-) rispetto al costo effettivo dell’intervento effettuato con successo dal dott. __________ per fr. 3’900.- (doc. 1).\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza non ritenendo che i piccoli difetti accertati sulla protesi eseguita dal dott. __________ fossero tali da giustificare una riduzione della mercede. Il pretore ha invece respinto la domanda riconvenzionale addebitando alla convenuta medesima la scelta di far eseguire l’intervento dal dott. __________ anziché permettere all’istante di perfezionare il proprio intervento così come proposto dalla Commissione\narbitrale della Società ticinese dei medici-dentisti (STMD).\n3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 30 ottobre 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. La ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare di essersi basato sulla perizia giudiziaria anziché riferirsi alla deposizione del teste __________ che l'ha curata e che ha potuto esaminare la protesi realizzata dall'istante, evidenziandone così i difetti e la necessità di procedere al suo totale rifacimento.\nCon osservazioni 3 dicembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Per quanto attiene alla ricevibilità del gravame, va preliminar-mente rilevato che in questa sede non può essere esaminato il benfondato della tesi con la quale la ricorrente propone la rescissione del contratto con conseguente restituzione dell’importo di fr. 3’000.- da lei versato all’istante. Trattasi infatti di una nuova tesi giuridica che la convenuta propone per la prima volta in questa sede ricorsuale, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Dinanzi al primo giudice la convenuta, basandosi sull'art. 368 cpv. 1 CO, si è limitata a chiedere la riduzione della mercede e il risarcimento del danno, di modo che il giudice, in quanto vincolato alle domande che le parti esprimono nel corso della causa (art. 86 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 86, n. 13 e 19), non era tenuto a chinarsi sulla verifica dei presupposti dell’azione redibitoria."}