2’700.- (cfr. punto 4 istanza), le sue pretese risarcitorie devono così ritenersi integralmente tacitate senza che nulla gli sia più dovuto. Di conseguenza, il ricorso, sebbene abbia evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve nondimeno essere respinto poichè il risultato cui è giunto il pretore è sicuramente corretto. Tassa, spese di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 __________ è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.- b) spese fr.