non possono per contro essere riconosciute all’istante le spese preprocessuali. A fronte della chiara contestazione della convenuta secondo la quale queste spese sarebbero coperte dall’assicurazione protezione giuridica che l’istante avrebbe concluso con la compagnia __________ spettava a quest’ultimo provare di aver dovuto onorare personalmente la fattura del proprio legale (doc. D), prova del danno che in concreto non è stata fornita. Ne discende che il danno complessivo che entra in considera-zione è pari a fr. 4’419.- di cui la metà, ossia fr. 2’209.50, deve essere posta a carico della convenuta. Poichè l’istante ha già percepito dalla convenuta l’importo di fr. 2’700.- (cfr.