La conclusione del primo giudice, che ha addebitato la colpa esclusiva dell’incidente all’istante senza tenere conto dell’infrazione commessa da __________, non può essere condivisa. Infatti, dal momento che il primo giudice ha accertato - sulla base dell’inequivocabile ammissione dello stesso __________ - che questi, effettuando la manovra di preselezione, ha parzialmente invaso la corsia di marcia dell’istante, avrebbe dovuto rilevare che ciò costituisce una chiara violazione dell’art. 13 cpv. 2 ONC.