Il diritto al risarcimento dei danni materiali tra detentori di autoveicoli va valutato e stabilito pertanto in base alle responsabilità per colpa; se più detentori hanno commesso una colpa, il risarcimento dei rispettivi danni deve essere ripartito in proporzione della colpa di ognuno, sempre che tale colpa sia provata (art. 8 CC). Sulla base di questa regola fondamentale spettava quindi all’istante provare che la causa della collisione è da ricercare nel modo di guida del convenuto, in particolare nella manovra di svolta da questi intrapresa. 6. Chi si mette in preselezione non deve occupare lo spazio destinato alla circolazione in senso inverso (art. 13 cpv.