{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-10-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-12_1996-10-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10762&nX40_KEY=4711540&nTrefferzeile=20&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ed02d87eddcaf64b0478aa3535c2187b"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.1996.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.10.1996 16.1996.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:03:12", "Checksum": "8eaf6b98ce0df9fee507476bb8a0b83d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.10.1996 16.1996.12\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nGiacché è debitore della precedenza, prima di impegnare la corsia opposta, egli deve controllare in modo rigoroso che non sopraggiunga nessun veicolo in senso inverso, ritenuto che il conducente prioritario non deve essere costretto a modificare improvvisamente la direzione di marcia o la velocità del suo veicolo a causa di un non prioritario che fosse già penetrato sulla sua corsia di marcia. In altre parole, il prioritario non deve venir limitato nel suo diritto di circolazione dalla presenza di un veicolo, fermo o in movimento, ancorché in posizione di preselezione (Bussy/ Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 1984, n. 2.2.3 ad art. 36).\nNel caso concreto il conducente __________ per sua stessa ammissione, ha contravvenuto ai suoi doveri di prudenza eseguendo una manovra di svolta a sinistra con parziale invasione della corsia opposta. Così facendo ha ostacolato il diritto di precedenza dell’istante. Ciò non basta però ad addebitare al conducente assicurato presso la convenuta la causa unica dell’incidente ritenuto che anche l’istante, dal canto suo, ha contravvenuto alle norme della LCS.\n7. Il conducente deve adattare la velocità alle circostanze della strada, della circolazione e della visibilità (art. 32 cpv. 1 LCS), di modo da potersi fermare nello spazio visibile (art. 4 cpv. 1 ONC).\nNel caso di specie è incontestato che l’istante circolava ad una velocità superiore al limite consentito (50 km/h) e dallo stesso ammessa in 60 km/h (cfr. verbale di polizia). Ciò nondimeno, e\ncontrariamente a quanto concluso dal primo giudice, la velocità dell’istante non può essere considerata eccessiva ai sensi dei principi giurisprudenziali espressi nella DTF 118 IV 277 al punto tale da aver sorpreso il coprotagonista. In altre parole, il modo di guida dell’istante non ha - da solo - causato l’incidente, ma via ha sicuramente contribuito, così come ha contribuito a cagionare il danno di cui l’istante pretende il risarcimento.\nLa conclusione del primo giudice, che ha addebitato la colpa esclusiva dell’incidente all’istante senza tenere conto dell’infrazione commessa da __________, non può essere condivisa. Infatti, dal momento che il primo giudice ha accertato - sulla base dell’inequivocabile ammissione dello stesso __________ - che questi, effettuando la manovra di preselezione, ha parzialmente invaso la corsia di marcia dell’istante, avrebbe dovuto rilevare che ciò costituisce una chiara violazione dell’art. 13 cpv. 2 ONC. Omettendo di prendere in considerazione l’infrazione commessa dall’automobilista, il giudice di prime cure, oltre a non aver risposto ai rimproveri che l’istante ha mosso a a quest’ultimo, ha manifestamente applicato in modo errato il diritto sostanziale: da qui l’esistenza del motivo di cassazione invocato dal ricorrente.\n8. Chiamata a giudicare il merito della vertenza in forza dell’art. 332 cpv. 2 CPC, questa Camera considera di dover attribuire ai due protagonisti dell’incidente un concorso di responsabilità che - tutto ben considerato - valuta nella misura di un mezzo a carico di ognuno.\n9. Per quanto attiene al danno fatto valere dall’istante, lo stesso può essere riconosciuto limitatamente alle poste relative al danneggiamento del motoveicolo e degli effetti personali, il tutto per fr. 4’419.- (doc. B); non possono per contro essere riconosciute all’istante le spese preprocessuali. A fronte della chiara contestazione della convenuta secondo la quale queste spese sarebbero coperte dall’assicurazione protezione giuridica che l’istante avrebbe concluso con la compagnia __________ spettava a quest’ultimo provare di aver dovuto onorare personalmente la fattura del proprio legale (doc. D), prova del danno che in concreto non è stata fornita.\nNe discende che il danno complessivo che entra in considera-zione è pari a fr. 4’419.- di cui la metà, ossia fr. 2’209.50, deve essere posta a carico della convenuta.\nPoichè l’istante ha già percepito dalla convenuta l’importo di fr. 2’700.- (cfr. punto 4 istanza), le sue pretese risarcitorie devono così ritenersi integralmente tacitate senza che nulla gli sia più dovuto.\nDi conseguenza, il ricorso, sebbene abbia evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve nondimeno essere respinto poichè il risultato cui è giunto il pretore è sicuramente corretto.\nTassa, spese di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG\npronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 150.-\nb) spese fr. 50.-\nfr. 200.-\ngià anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla __________ fr. 200.- quale indennità di questa sede.\n3. Intimazione a:\n__________\nComunicazione alla Pretura delle giurisdizione di Locarno-Campagna.\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}