{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-10-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-12_1996-10-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10762&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ed02d87eddcaf64b0478aa3535c2187b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.10.1996 16.1996.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:21:34", "Checksum": "de4c69a6e05b4ae824d43c6f8d60ad7b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.10.1996 16.1996.12\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n4 ottobre 1996/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 29 dicembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa civile inappellabile promossa dal ricorrente con istanza 23 dicembre 1994 nei confronti di\n|\n|\n__________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’632.30 oltre accessori, domanda respinta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. La presente vertenza trae origine da un incidente della circola-zione avvenuto il 2 marzo 1994 in territorio di __________, su Via __________, avvenuta tra il motociclo condotto da __________ e il veicolo guidato da __________, assicurato per la RC presso la __________\nCon istanza 23 dicembre 1994 __________ ha convenuto in causa la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’632.30 oltre accessori, a saldo del danno complessivo subito a seguito della collisione e pari a fr. 5’332.30 (di cui fr. 913.30 per spese preprocessuali), importo sul quale la convenuta ha già versato all'istante fr. 2’700.-.\nSulla dinamica dell'incidente le versioni dei protagonisti sono discordanti. L’istante osserva che, mentre stava percorrendo in sella al suo motociclo Via __________ in direzione di __________, si è trovata improvvisamente ostacolata la propria carreggiata dal veicolo condotto da __________ il quale, circolante sulla corsia opposta, stava eseguendo una manovra di svolta a sinistra, oltrepassando la mezzaria. Dal canto suo il conducente __________ addebita la responsabilità dell’accaduto al motociclista per aver perso la padronanza del proprio mezzo a causa della velocità inadeguata e per non aver tenuto la propria destra.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver esaminato il modo di guida di entrambi i protagonisti, ha concluso alla responsabilità totale del motociclista __________ il quale, seppur beneficiario di un diritto di precedenza, ha circolato a velocità inadeguata alle circostanze, ciò che gli ha impedito di evitare la collisione con il veicolo __________. A quest’ultimo, nonostante la parziale invasione della corsia di contromano, non è stata rimproverata una violazione delle norme della LCS - in particolare degli art. 34 cpv. 3 e 36 LCS che regolano la manovra di svolta - tale da aver cagionato la collisione. Il pretore ha quindi respinto l’istanza.\n3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.\nIl ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare le disposizioni della LCS che regolano il comportamento che deve assumere colui che intende svoltare a sinistra, regole di comportamento che il conducente __________ ha manifestamente disatteso invadendo la sua corsia di marcia e provocando così l’incidente.\nCon osservazioni 27 febbraio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Secondo l’art. 61 cpv. 2 LCS in presenza di un incidente della circolazione con soli danni materiali, il detentore di un veicolo a motore coinvolto ha l’onere processuale di provare la colpa o la temporanea incapacità di discernimento del detentore dell’altro veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile o un difetto del veicolo della controparte. Il modo e la misura del risarcimento e l’attribuzione di una ripartizione sono determinati secondo i principi del CO concernenti gli atti illeciti (art. 62 cpv. 1 LCS). Il diritto al risarcimento dei danni materiali tra detentori di autoveicoli va valutato e stabilito pertanto in base alle responsabilità per colpa; se più detentori hanno commesso una colpa, il risarcimento dei rispettivi danni deve essere ripartito in proporzione della colpa di ognuno, sempre che tale colpa sia provata (art. 8 CC).\nSulla base di questa regola fondamentale spettava quindi all’istante provare che la causa della collisione è da ricercare nel modo di guida del convenuto, in particolare nella manovra di svolta da questi intrapresa.\n6. Chi si mette in preselezione non deve occupare lo spazio destinato alla circolazione in senso inverso (art. 13 cpv. 2 ONC), alla quale deve concedere la precedenza (art. 36 cpv. 3 LCS)."}