3’200.-, pari agli stipendi scoperti per i mesi da febbraio a maggio 1994; che l’omissione del primo giudice appare evidente già perché in prima sede l’escusso ha fondato la sua tesi difensiva anche sul documento 20, mentre la sentenza impugnata non ne fa il minimo accenno, accogliendo acriticamente il conteggio dell’istante. Per questi motivi richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 16 ottobre 1996 di __________ è stralciato dai ruoli. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. 3.