che comunque nel merito il gravame avrebbe dovuto essere accolto, in particolare per quanto attiene all’arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice che ha effettivamente omesso di considerare il contenuto del doc. F (rispettivamente doc. 20) dal quale risultava l’ammissione di parte istante di aver ricevuto il salario di sua spettanza, nella misura di fr. 800.- mensili sino alla fine di gennaio 1996: da qui l’esistenza di un valido riconoscimento di debito limitatamente a fr. 3’200.-, pari agli stipendi scoperti per i mesi da febbraio a maggio 1994;