{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-05-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-129_1997-05-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10776&nX40_KEY=4711530&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "18375040743e80a2ac6abf34ee806659"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1996.129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.05.1997 16.1996.129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:17:08", "Checksum": "a2ca69bbb8d234250fb95c29adb2aad9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.05.1997 16.1996.129\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 ottobre 1996 presentato da\nla sentenza 4 ottobre 1996 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 18 giugno 1996 da\ncon la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al\nPE no. __________ del’UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti\nconsiderato\nche con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro la sentenza 4 ottobre 1996 del Segretario assessore della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna, con la quale, in accoglimento dell’istanza presentata da __________, è stata rigettata in via provvisoria l’opposizione da lui interposta al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 4’300.- a saldo degli stipendi di spettanza dell’istante al quale era vincolato da un contratto di tirocinio concluso in data 29 agosto 1994;\nche con osservazioni 7 novembre 1996 __________ ha chiesto la reiezione del gravame;\nche con scritto 12 maggio 1997 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso avendo raggiunto con la controparte un accordo giudiziale (cfr. transazione giudiziale 7 maggio 1997);\nche così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art. 352 cpv. 1 CPC);\nche al ricorrente, in seguito al ritiro dell’impugnazione deve venir caricata una tassa di giustizia pari a una frazione dell’acconto versato;\nche, la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata in questa sede da __________ non può essere accolta in considerazione dell’infondatezza della sua tesi di fronte al ricorso, il cui esito favorevole avrebbe dovuto essere riconosciuto a prima vista dal resistente medesimo (art. 157 CPC) tanto più perché assistito da un legale;\nche comunque nel merito il gravame avrebbe dovuto essere accolto, in particolare per quanto attiene all’arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice che ha effettivamente omesso di considerare il contenuto del doc. F (rispettivamente doc. 20) dal quale risultava l’ammissione di parte istante di aver ricevuto il salario di sua spettanza, nella misura di fr. 800.- mensili sino alla fine di gennaio 1996: da qui l’esistenza di un valido riconoscimento di debito limitatamente a fr. 3’200.-, pari agli stipendi scoperti per i mesi da febbraio a maggio 1994;\nche l’omissione del primo giudice appare evidente già perché in prima sede l’escusso ha fondato la sua tesi difensiva anche sul documento 20, mentre la sentenza impugnata non ne fa il minimo accenno, accogliendo acriticamente il conteggio dell’istante.\nPer questi motivi\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 16 ottobre 1996 di __________ è stralciato dai ruoli.\n2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.\n3. La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ è respinta.\n4. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}