di Basilea, 1996, n. 1 ad art. 181 CO), mentre per la problematica che ci occupa, ossia quella della cessione degli attivi di una società all’altra, valgono le disposizioni agli stessi applicabili: trattandosi della cessione di un credito la stessa deve rispettare la forma scritta (art. 165 CO). Di conseguenza, poiché __________ non ha assunto attivi e passivi della __________ e poiché quest’ultima non ha neppure ceduto alla prima il credito controverso, si deve per forza di cose concludere alla mancanza di identità tra la creditrice indicata nel contratto di mediazione prodotto a valere quale riconoscimento di debito, e la procedente.