Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, contestata da controparte, va rilevato che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo. Contrariamente a quanto preteso dalla resistente, il ricorso in esame adempie ai menzionati requisiti indicando chiaramente i principi giuridici e i disposti di legge che ritiene essere stati violati dal primo giudice. 5. Giusta l’art. 327 lett.