{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-05-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-128_1997-05-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10775&nX40_KEY=4711531&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "48cd5806519da68bbe544a2651fee2c6"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.1996.128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.05.1997 16.1996.128"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:06:38", "Checksum": "ad39f09c8e60f256a2c803b2f5c31011", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.05.1997 16.1996.128\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nContrariamente a quanto concluso dal primo giudice, dalla documentazione agli atti non risulta esservi identità tra le due società, né la seconda appare essere successore in diritto della prima, né fra le stesse esiste cessione di credito nei confronti di __________. Con il documento che dovrebbe comprovare tale identità. __________ informava i suoi clienti \"Lo sviluppo della ditta \"__________\" e l'espansione dell'attività, hanno portato ad una riorganizzazione interna, per cui abbiamo integrato la ditta \"__________\" nella nuova ditta \"__________\".\nIn futuro la ditta \"__________\" tratterà esclusivamente residenze ed appartamenti di vacanze. \"__________\" si occuperà invece di mandati di compravendita Svizzera (Ticino) e nelle regioni italiane confinanti (Como, Varese ecc.)\".\nTali indicazioni non hanno, contrariamente all'assunto pretorile, nulla a che vedere con una assunzione di attivi e passivi della __________. Anzi, in base alla stessa comunicazione questa società (o organizzazione) avrebbe continuato a trattare un determinato settore d'affari.\nA proposito del richiamo all’art. 181 CO, va inoltre rilevato che questo disposto regola unicamente la questione relativa alla ripresa da parte dell’assuntore dei debiti della società liquidata (Tschäni, in Comm. di Basilea, 1996, n. 1 ad art. 181 CO), mentre per la problematica che ci occupa, ossia quella della cessione degli attivi di una società all’altra, valgono le disposizioni agli stessi applicabili: trattandosi della cessione di un credito la stessa deve rispettare la forma scritta (art. 165 CO).\nDi conseguenza, poiché __________ non ha assunto attivi e passivi della __________ e poiché quest’ultima non ha neppure ceduto alla prima il credito controverso, si deve per forza di cose concludere alla mancanza di identità tra la creditrice indicata nel contratto di mediazione prodotto a valere quale riconoscimento di debito, e la procedente. Essa appare così priva della legittimazione attiva nel presente procedimento.\n8. Le ulteriori censure ricorsuali, in particolare quella relativa all’inesistenza quale persona giuridica della __________ per difetto di iscrizione a RC, e quella di merito attinente alla violazione da parte del mandatario dell’obbligo di esecuzione personale del mandato (art. 398 cpv. 3 CO),oltre ad essere tardive in quanto proposte per la prima volta in questa sede, appaiono irrilevanti a dipendenza dell'esito del gravame.\n9. La decisione impugnata che ha accolto l'istanza di rigetto deve così essere annullata poiché gravemente contraria ai rilievi probatori.\nAccogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF\npronuncia:\nI. Il ricorso per cassazione 25 ottobre 1996 di __________ è accolto\nDi conseguenza la sentenza 14 ottobre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:\n1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di giustizia in fr. 120.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 280.- a titolo di indennità.\nII. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 300.-, già anticipate dal ricorrente, vanno poste a carico di __________ la quale rifonderà al ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.\nIII. Intimazione a:\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}