{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-05-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-128_1997-05-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10775&nX40_KEY=4933393&nTrefferzeile=21&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "48cd5806519da68bbe544a2651fee2c6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.05.1997 16.1996.128"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:33:59", "Checksum": "31a7195ad465728f614b9acf0557d238", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.05.1997 16.1996.128\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 ottobre 1996 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 14 ottobre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 27 agosto 1996 da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta\ndal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo\ngiudice,\nletti ed esaminati gli atti\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Il 2 gennaio 1995 __________ ha sottoscritto con __________ un contratto di mediazione con il quale conferiva incarico a quest’ultima di procedere alla vendita di due appartamenti di sua proprietà nel Comune di __________. Il contratto è stato disdetto da __________ dapprima con scritto 24 aprile 1995 (doc. D) e poi -con effetto immediato- in data 27 luglio 1995.\nCon istanza 27 agosto 1996 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dal convenuto al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 7’400.-, importo corrispondente alla provvigione pattuita in caso disdetta del contratto (§ 6 del contratto doc. B).\nA valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto, oltre al contratto di mediazione (doc. B), il suo scritto dell’ottobre 1995 con il quale comunicava alla clientela la sua nuova organizzazione imprenditoriale (doc. C).\nIl convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando innanzi tutto l’esistenza di un valido riconoscimento di debito con particolare riferimento alla mancanza di identità tra la creditrice dell’importo controverso (__________) e l’istante; in via subordinata ha sollevato l’eccezione di inadempienza del contratto da parte dell’istante.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nell’insieme della documentazione prodotta dall’istante, ritenendo in particolare quest’ultima legittimata a procedere all’incasso dell’importo controverso a seguito dell’assunzione di attivi e passivi della __________, ha accolto la domanda di rigetto dell’opposizione.\n3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 29 ottobre 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie concludendo all’esistenza di un valido riconoscimento di debito nonostante non vi sia prova dell’assunzione da parte dell’istante di attivi e passivi della __________ e neppure di una cessione a favore dell’istante del credito litigioso.\nCon osservazioni 15 novembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame eccependone innanzi tutto la nullità dal punto di vista formale.\n4. Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, contestata da controparte, va rilevato che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo. Contrariamente a quanto preteso dalla resistente, il ricorso in esame adempie ai menzionati requisiti indicando chiaramente i principi giuridici e i disposti di legge che ritiene essere stati violati dal primo giudice.\n5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione\nsarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n6. Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro."}