che infatti il ricorrente non muove nessun rimprovero all’operato del primo giudice né per quanto attiene alla valutazione delle prove, tantomeno per quanto concerne l’applicazione del diritto materiale e formale, di modo che questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudicato impugnato; che quindi, ai sensi dell’art. 329 CPC il ricorso dev’essere dichiarato nullo; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv.