che nel caso concreto il contenuto dello scritto 9 ottobre 1996, con il quale il ricorrente si limita a riproporre le argomentazioni già esposte in prima sede in merito al riconoscimento della pretesa avversaria relativamente alla pigione calcolata sino alla data della sua uscita dall’ente locato, previa restituzione da parte dell’istante del deposito di garanzia, non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come un ricorso per cassazione;