{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-10-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-127_1996-10-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10774&nX40_KEY=4933401&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4554b22638eecce3c41b67e628d6a336"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.10.1996 16.1996.127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:22:22", "Checksum": "42ef1b14212fa7661645ce1fca5bfd39", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.10.1996 16.1996.127\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso 9 ottobre 1996 presentato da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 3 ottobre 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 19 luglio 1996 da\n|\n|\n__________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta\ndal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domanda accolta dal primo\ngiudice limitatamente a fr. 800.- oltre accessori,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con istanza 19 luglio 1996 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 3’249.- oltre accessori, importo corrispondente alla pigione rimasta insoluta per il mese di febbraio 1995, a spese varie nonché danni connessi con la locazione da parte del convenuto di una casa di proprietà dell’istante a __________;\nche con il querelato giudizio il pretore, accertata l’esistenza di un valido titolo di rigetto dell’opposizione nel contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 4 agosto 1980 (doc. D), ha accolto l’istanza limitatamente a fr.800.-, pari alla pigione menzionata nel contratto;\nche con scritto 9 ottobre 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento;\nche per costante giurisprudenza di questa Camera un atto ricorsuale, ancorché carente dell’indicazione esplicita del motivo di cassazione invocato, così come previsto dall’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, è comunque ricevibile se dalla sua motivazione si leggono con evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare l’esistenza di un motivo di cassazione fra quelli indicati in modo esaustivo dall’art. 327 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 329, n. 5);\nche nel caso concreto il contenuto dello scritto 9 ottobre 1996, con il quale il ricorrente si limita a riproporre le argomentazioni già esposte in prima sede in merito al riconoscimento della pretesa avversaria relativamente alla pigione calcolata sino alla data della sua uscita dall’ente locato, previa restituzione da parte dell’istante del deposito di garanzia, non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come un ricorso per cassazione;\nche infatti il ricorrente non muove nessun rimprovero all’operato del primo giudice né per quanto attiene alla valutazione delle prove, tantomeno per quanto concerne l’applicazione del diritto materiale e formale, di modo che questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudicato impugnato;\nche quindi, ai sensi dell’art. 329 CPC il ricorso dev’essere dichiarato nullo;\nche giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;\nche vista la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giusitizia,\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso 9 ottobre 1996 di __________ è nullo.\n2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}