CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF pronuncia: I. Il ricorso 7 ottobre 1996 di _________ e __________ è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 2 di entrambi i decreti di stralcio 25 settembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 (incarti EF 96.2818 e EF 96.2819), è annullato e sostituito dal seguente: 2. La tassa di giustizia di fr. 50.-, da anticipare dall’istante, rimane a suo carico. II. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. __________ rifonderà ai ricorrenti fr. 60.- a titolo di indennità di questa sede. III. Intimazione a: