, art. 151 n. 2); che nella fattispecie, di fronte all’assenza di richieste in tal senso -ma anche di motivi che lo giustificassero- i giudizi pretorili (limitatamente al dispositivo no. 2) appaiono come una manifesta violazione dell’art. 77 cpv. 3 CPC e devono pertanto essere annullati in virtù dell’art. 327 lett. g CPC; che un nuovo giudizio da parte di questa Camera è possibile in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC; che, a dipendenza della particolarità della fattispecie, non vengono caricate spese né tassa di giustizia della sede ricorsuale; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF pronuncia: