no. EF 96.2818 e EF 96.2819, viene corrisposto con un’unica decisione trattandosi di identica fattispecie fondata sul medesimo rapporto giuridico, ossia il contratto di locazione sottoscritto, quali debitori solidali, dai coniugi _________ e __________ (Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 1979, pag. 214 segg.; Rep 1989 334); che secondo l’art. 77 cpv. 2 CPC, dopo la notificazione, la domanda può essere ritirata soltanto con il consenso del convenuto: in mancanza di questo consenso il ritiro vale come desistenza; che in caso di desistenza l’istante deve rifondere al convenuto le spese giudiziarie e di patrocinio equitativamente tassate (art. 77 cpv.