{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-10-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-125_1996-10-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10772&nX40_KEY=4711538&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "48a461a8697f5f30fdcede199193f445"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1996.125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.10.1996 16.1996.125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:22:34", "Checksum": "79f8b6da2b06b67a0ea4ff45102bb8ae", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.10.1996 16.1996.125\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 ottobre 1996 presentato nella forma dell’appello da\ni decreti di stralcio 25 settembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti contro di loro promossa con istanza 10 settembre 1996 da\ncon la quale l’istante ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta\ndai convenuti al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda sulla quale il primo\ngiudice non si è pronunciato avendo stralciato la causa dai ruoli,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con istanza 10 settembre 1996 __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ e __________ al PE sopra menzionato che è stato loro notificato per il recupero di fr. 4’290.- oltre accessori, a saldo di pretese derivanti dal contratto di locazione sottoscritto da entrambi i coniugi __________;\nche con scritto 24 settembre 1996 il rappresentante dell’istante comunicava alla pretura il ritiro dell’istanza a motivo dell’avvenuto pagamento dell’importo posto in esecuzione;\nche nonostante l’istante abbia convenuto in causa i coniugi __________ con una sola istanza trattandosi di un debito solidale basato su un identico PE, il pretore ha trattato separatamente le procedure emettendo il 25 settembre 1996 due decreti con i quali ha stralciato le cause dai ruoli in quanto divenute prive di oggetto, addebitando ad ognuno dei convenuti il pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-;\nche con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, _________ e __________ sono insorti contro il dispositivo n. 2 dei predetti decreti postulandone l’annullamento: i ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver posto a loro carico le spese processuali nonostante abbiano pagato l’importo controverso entro il termine assegnato dall’istante medesima;\nche al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;\nche in applicazione dell’art. 320 CPC il ricorso presentato con atto unico nei confronti dei decreti 25 settembre 1996 del Pretore di Lugano nelle cause inc. no. EF 96.2818 e EF 96.2819, viene corrisposto con un’unica decisione trattandosi di identica fattispecie fondata sul medesimo rapporto giuridico, ossia il contratto di locazione sottoscritto, quali debitori solidali, dai coniugi _________ e __________ (Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 1979, pag. 214 segg.; Rep 1989 334);\nche secondo l’art. 77 cpv. 2 CPC, dopo la notificazione, la domanda può essere ritirata soltanto con il consenso del convenuto: in mancanza di questo consenso il ritiro vale come desistenza;\nche in caso di desistenza l’istante deve rifondere al convenuto le spese giudiziarie e di patrocinio equitativamente tassate (art. 77 cpv. 3 CPC);\nche in effetti il recedente, seppure con un largo margine di apprezzamento in ogni singola fattispecie, viene considerato come soccombente totale o parziale (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, ad art. 148, n. 10), con il conseguente addebito degli oneri processuali e l’obbligo di rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili;\nche qualora l’istante voglia garantirsi la rifusione di spese e ripetibili per la causa che ha dovuto inoltrare per il recupero di un credito, nel frattempo saldato - quindi riconosciuto dal convenuto pendente causa - anziché limitarsi al ritiro dell’istanza, deve chiedere l’emanazione del giudizio su spese e ripetibili sostanziando i motivi che dovrebbero indurre il giudice a scostarsi dalla regola fondamentale, rispettivamente ad adattarne l’applicazione alla fattispecie, come testé descritto (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, op.cit., art. 151 n. 2);\nche nella fattispecie, di fronte all’assenza di richieste in tal senso -ma anche di motivi che lo giustificassero- i giudizi pretorili (limitatamente al dispositivo no. 2) appaiono come una manifesta violazione dell’art. 77 cpv. 3 CPC e devono pertanto essere annullati in virtù dell’art. 327 lett. g CPC;\nche un nuovo giudizio da parte di questa Camera è possibile in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC;\nche, a dipendenza della particolarità della fattispecie, non vengono caricate spese né tassa di giustizia della sede ricorsuale;\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF\npronuncia:\nI. Il ricorso 7 ottobre 1996 di _________ e __________ è accolto.\nDi conseguenza il dispositivo n. 2 di entrambi i decreti di stralcio 25 settembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 (incarti EF 96.2818 e EF 96.2819), è annullato e sostituito dal seguente:\n2. La tassa di giustizia di fr. 50.-, da anticipare dall’istante, rimane a suo carico.\nII. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. __________ rifonderà ai ricorrenti fr. 60.- a titolo di indennità di questa sede.\nIII. Intimazione a: - __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}