ciò basta per dire che la conclusione del primo giudice non è arbitraria non essendo sconfessata da altre risultanze istruttorie (Cocchi/ Trezzini, CPC, n. 4 e 5 ad art. 327). 8. L’esito del ricorso, che deve essere respinto non avendo evidenziato il motivo di cassazione invocato, non comporta, in assenza dei presupposti dell’art. 152 CPC, la dichiarazione di temerarietà dello stesso. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 7 ottobre 1996 di __________ è respinto. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. __________ rifonderà a __________ fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.