Rep 1985 pag. 130). Se la parte alla quale compete l’onere della prova, non riesce a provare le circostanze di fatto costitutive del suo diritto, il giudice è tenuto a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Komentar, n. 20 ad art. 8 CC). Nel rispetto di questo principio, il giudice valuta poi nel modo previsto dal diritto procedurale, secondo il suo libero convincimento (art. 90 CPC), quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (DTF 84 II 33, 80 II 298; Rep 1989 440; Kummer, op.cit., n. 64 ad art. 8 CC).