Il giudizio pretorile è stato confermato da questa Camera con sentenza 17 agosto 1993, annullata dalla I Corte civile del Tribunale federale il 3 dicembre 1993. Facendo proprie le censure contenute nella sentenza federale, questa Camera ha emesso un nuovo giudizio l’11 marzo 1994 con il quale ha rinviato gli atti al primo giudice affinché esaminasse gli altri due comportamenti anticontrattuali rimproverati al dipendente, ossia il tentativo di accaparramento della clientela e del personale della convenuta. 3. Con sentenza 9 settembre 1996 il pretore ha concluso al parziale accoglimento dell’istanza non ritenendo che fossero dati i presupposti per il licenziamento in tronco del dipendente.