La vertenza è stata decisa una prima volta con sentenza 19 gennaio 1992 con la quale il pretore, accertata l’inconsistenza del licenziamento in tronco con riferimento ad uno solo dei tre addebiti mossi al dipendente, ossia quello della sua partecipazione finanziaria a __________, ha parzialmente accolto l’istanza riconoscendo fondate le pretese salariali del lavoratore nella misura di fr. 3’266.90. La domanda riconvenzionale di __________, è stata per contro respinta in quanto tardiva. Il giudizio pretorile è stato confermato da questa Camera con sentenza 17 agosto 1993, annullata dalla I Corte civile del Tribunale federale il 3 dicembre 1993.