{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-05-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-124_1997-05-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10761&nX40_KEY=4711530&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7e3be8ab45c289430403f00a6f660e60"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1996.124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.05.1997 16.1996.124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:17:20", "Checksum": "f4989f6a19c9b3cd32fc04a0dd9a2bce", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.05.1997 16.1996.124\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6. In base all’art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. L’onere della prova circa le circostanze invocate a fondamento del licenziamento in tronco compete alla parte che se ne prevale, mentre spetta al giudice esaminare, secondo il suo libero apprezzamento e tenendo conto della singola fattispecie, se queste circostanze costituiscono una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep 1985 pag. 130). Se la parte alla quale compete l’onere della prova, non riesce a provare le circostanze di fatto costitutive del suo diritto, il giudice è tenuto a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Komentar, n. 20 ad art. 8 CC).\nNel rispetto di questo principio, il giudice valuta poi nel modo previsto dal diritto procedurale, secondo il suo libero convincimento (art. 90 CPC), quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (DTF 84 II 33, 80 II 298; Rep 1989 440; Kummer, op.cit., n. 64 ad art. 8 CC).\nNella fattispecie, a comprova del tentativo dell’istante di accaparrarsi della sua clientela la convenuta ha richiamato la deposizione del __________, collega dell’istante. Il primo giudice non ha ritenuto questa prova idonea a sostanziare la tesi di parte convenuta in quanto smentita dal dipendente stesso nell’ambito del suo interrogatorio formale. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, il fatto per il primo giudice di aver indicato in sentenza l’esistenza di questa contraddizione tra le due versioni, costituisce una sufficiente spiegazione dei motivi che lo hanno determinato a distanziarsi dalla testimonianza __________, e ciò in conformità con l’art. 90 CPC.\nA proposito delle due prove in discussione, va rilevato che la prova testimoniale così come l’interrogatorio formale della parte, costituiscono due tra i vari mezzi di prova offerti dal CPC (art 188 CPC), ai quali deve essere riconosciuto valore probatorio, senza che si possa di primo acchito attribuire maggiore credibilità alla prova testimoniale come preteso dalla ricorrente. Se quindi vi sono delle prove che forniscono versioni discordanti in merito ad una determinata circostanza, spetta al giudice valutare a quale delle due versioni dare maggiore credibilità (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 18 ad art. 90), fermo restando che in difetto di altri indizi o supporti probatori, bisogna ritenere non provata la circostanza medesima (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 15 e 37 ad. art. 183).\nAlla luce di quanto sopra esposto, la conclusione del pretore che non ha ritenuto provato il tentativo di accaparramento della clientela da parte del dipendente __________, non potendo al proposito bastare la deposizione __________ in quanto sconfessata dall’istante medesimo nel suo interrogatorio formale, le cui risultanze va detto non sono state contestate dalla convenuta nelle sue conclusioni scritte, non è arbitraria.\n7. I principi esposti al precedente considerando valgono anche per quanto attiene alla valutazione delle deposizioni testimoniali __________ e __________ in merito all’ulteriore addebito mosso al dipendente di aver cercato di convincere il collega __________ a passare alla concorrenza. Il pretore non ha ritenuto provata l’allegazione della convenuta, poichè confermata dal __________ ma smentita dalla __________ e, indirettamente, dai __________ e __________. Anche su questo punto la censura ricorsuale, in quanto si limita a sostituire il proprio punto di vista a quello del giudice, è infondata.\nConfrontato alla versione __________ secondo la quale “nel mese di giugno o luglio 1989... il sig. __________ mi ha invitato a seguirlo in questa nuova impresa”, e a quella della __________ che afferma che alla fine di aprile 1989 “__________ si rivolse al sig. __________ esprimendogli il desiderio di voler andare a lavorare con lui nel caso in cui avesse costituito una propria ditta”, il pretore ha scelto di dar maggior credito a questa deposizione in quanto corroborata dalle affermazioni dei __________ e __________ che hanno escluso che fosse nelle intenzioni di __________ assumere altri dipendenti.\nSe è pur vero che i __________ e __________ riferiscono di episodi avvenuti a distanza di un paio di mesi, è altrettanto vero che la versione __________, sulla quale la convenuta basa la prova della sussistenza del motivo grave legittimante il licenziamento con effetto immediato, è smentita dall’istante medesimo e, indirettamente, dai tre testi di parte istante: ciò basta per dire che la conclusione del primo giudice non è arbitraria non essendo sconfessata da altre risultanze istruttorie (Cocchi/ Trezzini, CPC, n. 4 e 5 ad art. 327).\n8. L’esito del ricorso, che deve essere respinto non avendo evidenziato il motivo di cassazione invocato, non comporta, in assenza dei presupposti dell’art. 152 CPC, la dichiarazione di temerarietà dello stesso.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 7 ottobre 1996 di __________ è respinto.\n2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.\n__________ rifonderà a __________ fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}