{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-05-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1996-124_1997-05-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10761&nX40_KEY=4933392&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7e3be8ab45c289430403f00a6f660e60"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1996.124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.05.1997 16.1996.124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:57:22", "Checksum": "6bacc5b24785b49c37d041a6fec7a9b1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.05.1997 16.1996.124\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 ottobre 1996 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\nla sentenza 9 settembre 1996 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 18 aprile 1990 da\n|\n|\n__________ patr. dallo studio legale __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’074.95 oltre accessori, domanda\nche il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 3’266.90, mentre ha respinto la\npretesa di fr. 6’621.75 fatta valere in via riconvenzionale dalla convenuta,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. __________ ha lavorato alle dipendenze di Idrotecnica __________, ditta attiva nel campo del trattamento delle acque, dal 1° marzo 1988 sino al 17 gennaio 1990, data per la quale gli è stato notificato il licenziamento con effetto immediato da parte della datrice di lavoro.\nCon istanza 18 aprile 1990, contestando l’esistenza dei presupposti per un licenziamento in tronco, __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'074.95 a saldo delle proprie pretese salariali per i mesi di gennaio e febbraio 1990, ossia sino alla scadenza del contratto da lui regolarmente disdetto il 27 dicembre 1989 per il 28 febbraio 1990.\nLa convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo il benfondato del licenziamento in tronco del dipendente a causa del comportamento sleale dallo stesso assunto in relazione alla sua partecipazione professionale e finanziaria a __________, ditta concorrente costituita il 20 dicembre 1989 e presso la quale si è in seguito recato a lavorare, e al tentativo si sottrargli clientela e personale avendo cercato di convincere il collega __________ ad abbandonare il posto di lavoro per seguirlo nella nuova ditta. In via riconvenzionale la convenuta ha chiesto il pagamento di fr. 6'621.75 quale risarcimento dei danni cagionati dal lavoratore ad un veicolo di sua proprietà in occasione di due incidenti della circolazione avvenuti nel 1988 e 1989.\n2. La vertenza è stata decisa una prima volta con sentenza 19 gennaio 1992 con la quale il pretore, accertata l’inconsistenza del licenziamento in tronco con riferimento ad uno solo dei tre addebiti mossi al dipendente, ossia quello della sua partecipazione finanziaria a __________, ha parzialmente accolto l’istanza riconoscendo fondate le pretese salariali del lavoratore nella misura di fr. 3’266.90. La domanda riconvenzionale di __________, è stata per contro respinta in quanto tardiva.\nIl giudizio pretorile è stato confermato da questa Camera con sentenza 17 agosto 1993, annullata dalla I Corte civile del Tribunale federale il 3 dicembre 1993.\nFacendo proprie le censure contenute nella sentenza federale, questa Camera ha emesso un nuovo giudizio l’11 marzo 1994 con il quale ha rinviato gli atti al primo giudice affinché esaminasse gli altri due comportamenti anticontrattuali rimproverati al dipendente, ossia il tentativo di accaparramento della clientela e del personale della convenuta.\n3. Con sentenza 9 settembre 1996 il pretore ha concluso al parziale accoglimento dell’istanza non ritenendo che fossero dati i presupposti per il licenziamento in tronco del dipendente. Il primo giudice non ha in particolare ritenuto provato l’addebito mosso all’istante di aver tentato di accaparrarsi clientela della convenuta e di convincere un suo dipendente ad abbandonare il posto di lavoro per entrare alle dipendenze della ditta concorrente __________.\n4. Con il presente tempestivo gravame __________. è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per essersi distanziato dalla testimonianza __________, terzo estraneo alla lite che ha confermato gli addebiti mossi al dipendente, senza darne sufficiente spiegazione in sentenza, ciò che costituirebbe pure una violazione dell’art. 90 CPC.\nCon osservazioni 21 ottobre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame chiedendo che ne venga accertata la temerarietà.\n5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a)."}