Il ricorso per cassazione 4 ottobre 1996 __________ è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 2 del decreto di stralcio 30 settembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullato e sostituito dal seguente: 2. La tassa di giustizia di fr. 50.-, da anticipare dall’istante, rimane a suo carico. II. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. L’ing. __________ rifonderà al ricorrente fr. 70.- a titolo di indennità di questa sede. III. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria