, art. 151 n. 2); che nella fattispecie, di fronte all’assenza di richieste in tal senso -ma anche di motivi che lo giustificassero- il giudizio pretorile (limitatamente al dispositivo no. 2) appare come una manifesta violazione dell’art. 77 cpv. 3 CPC e deve pertanto essere annullato in virtù dell’art. 327 lett. g CPC; che un nuovo giudizio da parte di questa Camera è possibile in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC; che, a dipendenza della particolarità della fattispecie, non vengono caricate spese né tassa di giustizia della sede ricorsuale; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 4 ottobre 1996