50.-; che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il dispositivo n. 2 del predetto decreto, postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: rimprovera al primo giudice di aver violato le disposizioni di legge che regolano il carico delle spese processuali in caso di desistenza della parte istante; che con osservazioni 18 ottobre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame; che secondo l’art. 77 cpv. 2 CPC, dopo la notificazione, la domanda può essere ritirata soltanto con il consenso del convenuto: in mancanza di questo consenso il ritiro vale come desistenza;